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Con il D.L. del 30 aprile 2019, n. 34 è stato  introdotto l’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (ex art. 4-octies, comma 1, lettera b), che ha inserito il nuovo articolo 5-ter all’interno del D.Lgs n. 218/97.

L’articolo 5-ter  impone l’obbligo all’A.F., in talune ipotesi specificatamente individuate e prima di emettere un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, di notificare al contribuente un invito per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.

Con la Circolare n. 17/E l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invito di cui all’art. 5-ter, essendo collocato sistematicamente nel Capo II del D.lgs n. 218/97, trova applicazione esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. Quindi, secondo l’Agenzia l’obbligo dell’invito al contraddittorio, alle condizioni stabilite dall’art. 5-ter, non si applica agli accertamenti e rettifiche relativi alle imposte indirette per le quali è previsto il c.d. accertamento con adesione (imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposte ipotecarie e catastali).

La nuova disciplina stabilisce che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020“. Pertanto, a partire da tale data gli Uffici, prima di emettere un avviso di accertamento rientrante nelle ipotesi disciplinate dall’art. 5-ter,  devono aver assicurato al contribuente la possibilità di confrontarsi in contraddittorio previo  invito a comparire. E’ evidente che, realizzandosi gli effetti invalidanti previsti dal comma 5 dell’art. 5-ter  con riferimento agli atti emessi a partire dal primo luglio 2020, è legittimo un avviso di accertamento emesso dopo tale data purché preceduto da un invito e/o da un contraddittorio con l’ufficio regolarmente svolto in data antecedente.

Circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate

 

In tema di omesso versamento Iva, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17806/2020, ha ritenuto integrarsi gli estremi del reato di cui all’art. 10-ter del D.lgs n. 74/2000 anche nel caso in cui l’omesso pagamento del debito tributario viene successivamente sanato mediante compensazione.

La vicenda vedeva imputato un imprenditore che, a fronte della crisi di liquidità dell’azienda generata da mancati pagamenti, aveva omesso di versare l’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, integrando così il reato di omesso versamento (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000). Ricorrendo in Cassazione l’imprenditore censurava, tra l’altro, la decisione di merito nella parte in cui riteneva tardiva l’estinzione del debito avvenuta mediante compensazione con altri crediti erariali sorti dopo la consumazione del reato; compensazione che sebbene avvenuta  successivamente all’apertura del dibattimento, avrebbe costituito comunque causa di non punibilità, sulla base del principio del favor rei,  stante che la riforma del 2015 che ha introdotto la novella all’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 era intervenuta dopo il limite temporale dell’apertura del dibattimento.

Gli Ermellini, nel dichiarare inammissibile il motivo, non si sono soffermati sull’aspetto temporale della compensazione (avvenuta successivamente all’apertura del dibattimento) ma hanno esaminato l’aspetto proprio della compensazione statuendo che “la compensazione invocata dal ricorrente non sarebbe funzionale all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 13” .  Ciò in quanto il predetto dettato normativo, <<che fa espresso riferimento al “pagamento”, in esso includendo anche ipotesi specifiche derivanti da istituti di natura conciliativa, non consente di includervi l’ipotesi della compensazione legale che, come noto, rientra, per espressa qualificazione del codice civile, tra i “modi di estinzione delle
obbligazioni diversi dall’adempimento”, ovvero, in altri termini, diversi proprio dal pagamento.>>.

In definitiva la successiva compensazione, pur essendo un modo di estinzione dell’obbligazione, non costituisce causa di non punibilità per il reato di omesso versamento giacché il riferimento  normativo è all’effettivo pagamento del debito.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9903/2020, ha ripreso un argomento particolarmente dibattuto dalla Dottrina e oggetto di  posizioni spesso contrastanti in Giurisprudenza: la valenza indiziaria ed il conseguente utilizzo delle dichiarazioni di terzi assunte in sede extraprocessuale.

I Giudici di Legittimità hanno statuito che:” la valenza indiziaria riconosciuta alle dichiarazioni di terzi anche in favore della parte contribuente costituisce, infatti, concreta attuazione dei principi del giusto processo ex art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e garantisce il principio di parità delle armi processuali, nonché l’effettività del diritto di difesa.” 

Come accennato questa pronuncia si pone in contrasto con il principio più volte espresso dalla Giurisprudenza di Legittimità secondo cui “nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale previsto dall’art. 7 D.l.gS 546/92 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice”.

Il caso sottoposto al vaglio di Legittimità riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente che, sebbene non avesse dichiarato redditi e non avesse svolto attività lavorativa, aveva effettuato operazioni di versamento sui conti correnti bancari dalla stessa “accesi” presso vari istituti di credito. Rigettato il ricorso e respinto il gravame la contribuente si è rivolta alla Suprema Corte che ha accolto il ricorso cassando, con rinvio, la sentenza impugnata.

A detta degli Ermellini i Giudici di Seconde Cure hanno omesso di spiegare i motivi per cui hanno ritenuto inidonee tutte le prove documentali prodotte dalla contribuente per giustificare le movimentazioni bancarie e dimostrare che le singole operazioni bancarie dovessero essere sottratte ad imposizione, così incorrendo sia nel vizio di violazione di legge che nel vizio di motivazione. Nel particolare la Corte ha ritenuto dovesse essere data “valenza indiziaria” alla dichiarazione giurata resa da un terzo in sede extraprocessuale e prodotta in giudizio, giusta la quale quest’ultimo  dichiarava di aver “dato” in contanti alla contribuente medesima somme di denaro a titolo di liberalità, per consentirle di soddisfare esigenze personali proprie e della di lei madre.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17276/2020, in riferimento a ricorso proposto da soggetti condannati per il delitto di associazione a delinquere, di cui all’art. 416 c.p., finalizzato alla commissione di una serie di reati tributari, ha confermato il proprio orientamento, giusta il quale, ai fini della sua configurabilità è necessario il susseguirsi ininterrotto, ad opera di più soggetti stabilmente collegati tra loro, di condotte integranti detti reati e l’esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, non predeterminati né predeterminabili; in tal senso rilevando la distinzione tra la predette fattispecie e la diversa ipotesi di concorso di persone nel reato e ben potendo, in ogni caso, l’associazione essere progettata per operare per un tempo determinato.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal legale rappresentante di più società – molte delle quali costituite ed utilizzate per la realizzazioni di innumerevoli violazioni fiscali – condannato, unitamente ad altri soggetti implicati a vario titolo, per il delitto di associazione a delinquere, di cui all’art. 416 c.p., finalizzato alla commissione di reati tributari, quali emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, occultamento e distruzione delle scritture contabili e dei documenti di cui era obbligatoria la conservazione, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nonché omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e sull’Iva.

Nel caso di specie, gli Ermellini, hanno statuito che:“la ricorrenza degli stessi nomi nelle cariche delle sue società, la scarsa descrittività dei contratti, l’elevato importo delle fatture emesse a breve distanza di tempo e l’assoluta antieconomicità della complessiva operazione della S.C.S. sono stati in modo non illogico ritenuti in astratto idonei a configurare i reati ex art. 2 e 8 del d. lgs. n. 74 del 2000, in ordine ai quali però non si è proceduto perché prescritti; tuttavia, l’integrazione di tali delitti è stata ritenuta un passo importante nell’ottica del giudizio sulla sussistenza della fattispecie associativa.” In tal senso è stato infatti sottolineato, in maniera pertinente, che questo modus agendi non è stato occasionale, ma si è protratto per circa tre anni, ovvero dal 2006 al 2009, anno in cui ha avuto luogo l’accertamento fiscale della Polizia Giudiziaria.

 

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Con la Sentenza n. 11959/2020, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: << i dati informatici, contenenti files, sono qualificabili “cose mobili” ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”>>.

La vicenda trae origine dalla condotta di un dipendente di una società di telecomunicazioni il quale, nel presentare le dimissioni per essere assunto da un’altra azienda operante nel medesimo settore, aveva restituito il notebook aziendale con l’hard disk formattato, senza traccia dei files originariamente esistenti. Ciò aveva provocato il malfunzionamento del sistema informatico aziendale e, in aggiunta, i files in questione erano stati poi rinvenuti nella disponibilità dell’imputato sul computer da lui utilizzato nella nuova azienda; ciò aveva suggerito che egli si fosse illegittimamente impossessato dei files dell’ex datore di lavoro.

Il dipendente, ricorrendo innanzi la Corte di Cassazione, a seguito della condanna in appello per appropriazione indebita, contestava l’inapplicabilità del reato in quanto il file informatico non poteva essere inteso come cosa mobile; pertanto, a detta del ricorrente, giuridicamente non era ipotizzabile una materiale presa di possesso con sottrazione al proprietario.

La giurisprudenza antecedente alla pronuncia di cui in oggetto negava fermamente la possibilità che il dato informatico fosse una cosa mobile sicché escludeva la configurabilità di vari reati sulla considerazione che la particolare natura dei documenti informatici costituisse un ostacolo logico alla realizzazione dell’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice (l’apprensione del bene con sottrazione al proprietario).

Con la pronuncia in esame i Giudici di Legittimità, per poter giungere a sostenere che il file è una cosa mobile, ricorrono ad un ragionamento logico-giuridico che “forza” la definizione di bene mobile idoneo ad essere fraudolentemente sottratto. In particolare, osserva la Corte che: ” il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati e elaborati. L’assunto da cui muove l’orientamento maggioritario, giurisprudenziale e della dottrina, nel ritenere che il dato informatico non possieda i caratteri della fisicità, propri della “cosa mobile” (nella nozione penalistica di quel termine) non è, dunque, condivisibile; al contrario, una più accorta analisi della nozione scientifica del dato informatico conduce a conclusioni del tutto diverse”.

In conclusione secondo gli Ermellini l’elemento della materialità e della tangibilità, della quale l’entità digitale è sprovvista, perde notevolmente peso giacché il dato può essere oggetto di diritti penalmente tutelati e possiede tutti i requisiti della mobilità della cosa. A questo riguardo, “va considerata la capacità dei files di essere trasferiti da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete internet per essere inviato da un sistema o dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti, per essere “custodito in ambienti virtuali”; caratteristiche che confermano il presupposto logico della possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione. In conclusione, pur se difetta il requisito della apprensione materialmente percepibile del file in sé considerato (se non quando esso sia fissato su un supporto digitale che lo contenga), di certo il file rappresenta una cosa mobile, definibile quanto alla sua struttura, alla possibilità di misurarne l’estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo”.

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In tema di decadenza dall’agevolazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e scissione di società detenuta in comunione ereditaria, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 155 del 28 maggio 2020 ha precisato che “la scissione parziale asimmetrica della società detenuta dalla comunione ereditaria, in tre distinte compagini, ognuna controllata da un erede, con mantenimento del controllo comune soltanto sulle azioni di quello che resta della scissa, comporta la decadenza “parziale” dall’agevolazione fiscale, che prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni. Dopo l’operazione straordinaria, infatti, il controllo in capo allo stesso soggetto, per un periodo non inferiore a cinque anni, così come previsto dalla norma di riferimento, svanirebbe.”  

Nella propria risposta l’Agenzia, poi, ha aggiunto che non tutte le operazioni straordinarie effettuate prima dei cinque anni dalla donazione o dalla successione sono causa automatica di decadenza. Ciò che conta è che, in seguito alla scissione o fusione della società di capitali, “il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile”.

Il riferimento normativo ove si colloca l’interpello è quello dell’art 3 c. 4/ter D.lgs n. 346/90 che prevede l’esenzione del tributo per la successione nelle quote di controllo in società di capitali a condizione che gli eredi si impegnino a mantenere detto controllo per 5 anni senza trasferirlo pena la decadenza, anche parziale, dal beneficio ed il recupero dell’imposta nella misura ordinaria con sanzioni ed interessi.

La vicenda trae origine dal caso di tre fratelli che, avendo ereditato in comunione dal de cuius l’intero capitale di una S.p.A. beneficiando dell’esenzione dall’imposta, intendevano attuare una scissione parziale asimmetrica, in esito alla quale sarebbero state costituite tre distinte società di capitali, ciascuna detenuta da uno solo degli eredi mentre la società scissa sarebbe rimasta di proprietà della comunione ereditaria tra i predetti fratelli. in esito a ciò gli istanti si domandavano se la realizzazione dell’operazione di scissione parziale asimmetrica così come prospettata avrebbe comportato, ancorché solo parzialmente e relativamente alla frazione di patrimonio netto oggetto di scissione, la decadenza dell’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter del TUS prospettando una soluzione poi non condivisa dall’Agenzia delle Entrate, come ut supra meglio specificato.

Link Interpello

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9336/2020, ribadendo quanto previsto nella sentenza n. 433/2013, ha statuito che “l”interposizione fittizia e meramente apparente costituisce indizio grave e sufficiente per ritenere che i redditi formalmente imputati all’interposta devono essere imputati all’interponente, quindi all’effettivo possessore per interposta persona del reddito.”

La vicenda riguarda un accertamento di maggior reddito di partecipazione in una società di persone sul presupposto dell’interposizione fittizia, nella distribuzione degli utili sociali, di una società di capitali alla quale il contribuente aveva ceduto l’usufrutto sulle quote della s.n.c.. La sentenza della C.T.R. della Lombardia sottoposta al vaglio di legittimità della Suprema Corte pone l’accento non sul fatto che l’interponente sia stato colto nel possesso del reddito, ma sul fatto che l’interposizione, essendo stata fittizia e meramente apparente, abbia costituito indizio grave e sufficiente per ritenere che i redditi formalmente imputati all’interposta avrebbero dovuto essere imputati invece all’interponente, effettivo “possessore per interposta persona” del reddito.

Gli Ermellini, in particolare, hanno confermato che l’art. 37, terzo comma, del D.P.R. 600/1973– in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e’ l’effettivo possessore per interposta persona- non esclude il caso di interposizione fittizia in quanto richiama tutti i casi di interposizione, compresa quella reale nella quale l’imputazione del reddito all’effettivo titolare richiede un apposito atto traslativo e sulla quale il caso si era posto.

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In tema di notifica delle cartelle di pagamento consegnate a soggetti che non sono il destinatario dell’atto, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8700/2020, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “Non incide sull’applicabilità dell’art. 60 del D.P.R 600/1973 la circostanza secondo cui le notifiche sono state effettuate al figlio del socio accomandatario della contribuente o a soggetti addetti alla ricezione degli atti presso la sede della società, atteso che il comma 1, alla lettera b-bis, prescrive l’inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell’atto”.

Nel caso di specie, una S.r.l. proponeva ricorso avverso un preavviso di fermo di beni mobili registrati eccependo, tra gli altri, un vizio di notifica delle tre prodromiche cartelle di pagamento; notifica non avvenuta direttamente a mani del destinatario (il legale rappresentante della società) bensì del figlio convivente e di un impiegato addetto alla ricezione degli atti, senza il successivo invio della raccomandata informativa.

Accogliendo il ricorso della società, la Corte di Cassazione ha riaffermato che l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del c.p.c., richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., l’invio della raccomandata informativa “anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia.” Si tratta di un adempimento essenziale della notifica “che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte”.

Link Sentenza

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