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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22486/2020, ha statuito che la bancarotta documentale ed il reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili concretizzano una ipotesi di concorso formale di reati e, ove processualmente trattati congiuntamente, e non configurano alcuna possibile preclusione sostanziale in termini di violazione del divieto di bis in idem.

La vicenda origina dalla acclarata, sia in primo che in secondo grado, responsabilità penale di due amministratori di fatto di una società per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Gli imputati, secondo l’accusa, avrebbero dapprima distratto i beni sociali e, successivamente, occultato le scritture contabili al precipuo fine di impedire l’accertamento della condotta distrattiva.

Proponendo Ricorso per Cassazione, tra gli altri, la difesa eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem sul presupposto argomentativo della già intervenuta condanna di uno dei due, per i medesimi fatti (occultamento delle scritture contabili) dinanzi alla stessa Corte territoriale nell’alveo, tuttavia, di un differente procedimento penale, in relazione ad una contestata associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati tributari di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 5 (Omessa dichiarazione), 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 10 del D.lgs n. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili). 

Secondo gli Ermellini le condanne riportate dal ricorrente per i reati fiscali – nello specifico quello di occultamento o distruzione di scritture contabili di cui all’art. 10 del D. Lgs 74/2000 – e per i reati fallimentari non costituisce alcuna violazione del ne bis in idem uniformandosi, così, alla statuizione delle Sezioni Unite (Cass, SU, n. 34655 del 28/6/2005, n. 231799-01) giusta la quale:” ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.”.

Detto orientamento trova conforto anche dalla Corte Cost. (Sent. n. 200/2016), la quale ha, altresì, specificato  che ” il fatto è il medesimo anche quando sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.”

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Spetterà alle Sezioni Unite della Cassazione decidere se, decorso il termine di decadenza del potere di accertamento senza alcuna contestazione, il credito indicato dal contribuente in dichiarazione diventi definitivo e, di conseguenza, cristallizzato. La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con l’ordinanza n. 15525/2020 ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione della questione di particolare importanza con riferimento alla contestabilità del credito IVA chiesto a rimborso dopo il decorso del termine di cui all’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dovendosi valutare se la decadenza dal potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria non precluda alla stessa il potere contestare il credito esposto in dichiarazione ovvero se la specificità dell’IVA, la quale costituisce una risorsa propria della UE, giustifichi una diversa conclusione

La vicenda origina dalla richiesta avanzata dalla curatela di un fallimento all’Agenzia delle Entrate tendente al rimborso di un credito IVA maturato nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento. L’Ufficio ha invitato il curatore a depositare ulteriore documentazione, evidenziando che, nelle more, il rimborso doveva ritenersi sospeso. Tale invito è stato interpretato alla stregua di un diniego e, come tale, è stato impugnato innanzi alla CTP.
I Giudici di Prime Cure, accogliendo le doglianze della curatela, hanno ritenuto il credito cristallizzato a seguito della intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento senza che la stessa avesse mosso alcuna contestazione; pronuncia questa confermata anche in Secondo Grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che i termini decadenziali si applicherebbero unicamente alle attività di accertamento e non anche a quelle con cui essa contesti un suo presunto debito.

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La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13505/2020, ha ribadito il principio in base al quale la presunzione legale di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 “consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari intrattenuti del contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all’impresa, sicché non è sufficiente ad escludere l’operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell’azienda ed alla commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell’estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria.”(cfr. Cass. sez. 5, 16 ottobre 2015, n. 20981).

Ed ancora, la stessa Corte si è uniformata all’orientamento, ormai consolidato, giusta il quale “la prova a carico del contribuente volta a dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili deve essere non generica ma analitica per ogni versamento bancario” (vedi ex multis Cass., sez. 5, 29 luglio 2016 n. 15857). 

 La vicenda trae origine da un avviso di accertamento,  scaturito da verifiche bancarie (ex art. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600/73 e art. 51, comma 2, DPR n. 633/72), con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione presentata da un imprenditore per l’anno d’imposta 2004 recuperando a tassazione maggiori ricavi costituiti da prelievi e versamenti non giustificati anche su un conto corrente cointestato dal contribuente con l’allora convivente. L’Ufficio, soccombente in primo e in secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte che, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza di Seconde Cure.

Link Ordinanza

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15378/2020, riprendendo l’arresto giurisprudenziale, ha ribadito l’illegittimità e la conseguente annullabilità della cartella di pagamento con la quale l’Amministrazione Finanziaria ha richiesto, nella qualità di coobbligato in solido ex artt. 36 D.P.R n. 602/73 e 2495 c.c., all’ex socio unico e rappresentante legale di una S.r.L., successivamente posta in liquidazione, le maggiori imposte accertate alla società. Ciò in base al consolidato orientamento giusta il quale ” la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell’integrazione delle distinte fattispecie previste dall’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati, è responsabilità per obbligazione propria ex lege (per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal Registro delle Imprese.”(Cass. n.7327/2012; conf. Cass. nn. 29969/2019, 17020/2019). 

La vicenda trae origine dal ricorso proposto, per l’appunto, dal socio unico e rappresentante legale di una S.r.L. avverso una cartella di pagamento afferente i debiti tributari della società motivata dal generico riferimento all’avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima. I Giudici di Prime e Seconde Cure hanno respinto le doglianze del ricorrente il quale ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri, la mancata emissione in suo danno uno specifico atto che accertasse in concreto la responsabilità ex art. 36 DPR n. 602/73 per i debiti di natura tributaria della società, essendosi l’Agenzia limitata esclusivamente ad iscrivere gli importi direttamente accertati alla società.

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Con Risposta ad Interpello n. 209 del 13/07/2020, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che “il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale, si configura come cessione di “elementi immateriali”, attratta a tassazione ai sensi del c. 1-quater dell’art. 54 TUIR. I corrispettivi di cui alla menzionata disposizione, se percepiti in unica soluzione, possono essere assoggettati a tassazione separata (art. 17, c.1, lett. g-ter TUIR).”

Nello specifico, il comma 1-quater del citato articolo 54 statuisce che:” concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale.”

La questione oggetto di interpello riguardava un contratto di leasing immobiliare stipulato da un libero professionista e finalizzato all’acquisto dell’immobile nel quale lo stesso esercitava la propria attività professionale. L’istante faceva presente che dal 1° gennaio 2020, era sua intenzione proseguire l’attività libero professionale esclusivamente in forma associata cessando la propria partita IVA e cedendo il contratto di leasing  ad una società immobiliare di nuova costituzione. Quest’ultima, a sua volta, avrebbe concesso in locazione l’immobile all’associazione professionale. Il contribuente ha, quindi, chiesto all’Agenzia delle Entrate se la sopravvenienza attiva derivante dalla cessione onerosa del contratto poteva generare materia imponibile prospettandone l’esclusione giacché, a suo dire, non sottoponibile a tassazione ne quale reddito libero professionale ne quale reddito privato.

Risposta ad Interpello n. 209 del 13/07/2020

 

In tema di reato di indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000), la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20853/2020, ha ribadito la fattispecie delittuosa” si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. L’indebita compensazione deve pertanto risultare dal modello F24, mentre, nella specie, il modello non è stato presentato e non sono stati rappresentati nella motivazione elementi idonei a ricostruire con precisione la fattispecie delittuosa.”

La vicenda giunge all’esame del Supremo Collegio a seguito del pronunciamento della Corte d’Appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza dei Giudici di Prime Cure, i quali avevano condannato il legale rappresentante di una S.r.L. per il reato di cui all’art. 10-quater D.lgs n. 74/2000, perché aveva omesso di effettuare, per l’anno d’imposta 2009, i versamenti dovuti, ponendo in compensazione imposte e contributi mediante l’uso di crediti IVA non spettanti e/o inesistenti per un’importo superiore alla soglia di punibilità prevista per i singoli anni d’imposta (pari a € 50.000,00).

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Con la Sentenza n. 12476/2020, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione,  hanno affrontato la controversa questione dell’ammissibilità dell’azione revocatoria, ordinaria e fallimentare, nei confronti di un fallimento.

Ai fini di una migliore intellegibilità della superiore pronuncia e dei principi di diritto in essa contenuti è opportuno ribadire, in punto di diritto, che la revocatoria è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale, regolato dall’art. 2901 c.c.,  e consiste nel potere del creditore (c.d. revocante) di agire in giudizio per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, gli atti di disposizione patrimoniale coi quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni. L’azione revocatoria, quindi, non ha lo scopo di ricostituire il patrimonio del debitore, ma di ottenere l’inefficacia relativa dell’atto dispositivo, che infatti diviene inopponibile al revocante ma conserva la sua efficacia verso le parti e gli altri creditori. Con il dettato normativo degli artt. 66 e 67 L.F, il legislatore ha introdotto specificatamente tale strumento in guisa da permettere la ricostituzione del patrimonio del fallito attraverso la declaratoria di inefficacia degli atti che il fallito ha posto in essere in un determinato periodo antecedente la dichiarazione di fallimento, in violazione del principio della par condicio creditorum.

La vicenda di cui si sono occupati i Giudici di Legittimità ha visto il curatore del fallimento di una S.r.L. in liquidazione chiedere, in sede di rivendica ai sensi dell’art. 103 della L.F., che fosse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c. e art. 66 L.F. di alcuni atti dispositivi, posti in essere dalla società in bonis, in favore di un’altra S.r.L. della quale era, in egual modo, sopravvenuto il fallimento. La domanda non veniva, però, accolta dal Giudice Delegato ed il Tribunale, a sua volta, rigettava  l’opposizione allo stato passivo avanzata dalla curatela della S.r.L. in liquidazione. Il rigetto era motivato dall’orientamento giusta il quale deve ritenersi inammissibile l’azione revocatoria proposta nei confronti di un fallimento dopo l’apertura del concorso, in virtù del principio della cristallizzazione del passivo fallimentare sancito dall’art. 52 L.F.. La curatela fallimentare della s.r.l. in liquidazione ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione, lamentando, invece, la legittimità dell’azione revocatoria nei confronti della società avente causa degli atti dispositivi; società questa che, nelle more, era stata dichiarata fallita.

Con il superiore arresto Giurisprudenziale gli Ermellini hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

  • oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità del bene a esecuzione;
  • il bene dismesso con l’atto revocando viene in considerazione, rispetto all’interesse dei creditori dell’alienante, soltanto per il suo valore;
  • ove l’azione costitutiva non sia stata dai creditori dell’alienante introdotta prima del fallimento dell’acquirente del bene che ne costituisce oggetto, essa – stante l’intangibilità dell’asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (c.d. cristallizzazione) – non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un’azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente;
  • in questo caso i creditori dell’alienante (e per essi il curatore fallimentare ove l’alienante sia fallito) restano tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel senso che possono insinuarsi al passivo del fallimento dell’acquirente per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva.

Link Sentenza

 

In allegato la Risoluzione n. 39/E avente ad oggetto:” Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34″. 

Link Risoluzione n. 39/E.

In allegato i modelli e le istruzioni, rese dall’Agenzia delle Entrate, per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal D.L. n. 34/2020( c.d. Decreto Rilancio) per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale nonché per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Pubblicata, inoltre, la Circolare 20/E con la quale l’Ufficio fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi su entrambi i crediti d’imposta.

Provvedimento Agenzia delle Entrate

Circolare n. 20/E

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