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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12680/2020, esprimendosi in ordine alla compatibilità del dolo eventuale con il dolo specifico nel delitto di dichiarazione fraudolenta meditante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 2 D.lgs 74/00 “anche in caso di dolo eventuale, da intendere in termini di lucida accettazione, da parte dell’agente, dell’evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta.”  In atri termini secondo la Corte la compatibilità tra le due fattispecie di dolo si configura “solo se l’accettazione del rischio riguarda elementi del fatto di reato diversi da quello concernente la finalità penalmente rilevante.”.

Nel particolare, gli Ermellini hanno ritenuto esente da vizi l’ordinanza del Tribunale del Riesame che ha valorizzato una pluralità di comportamenti sintomatici psicologicamente orientati e dimostrativi del dolo eventuale in capo all’agente – quali l’ omessa esibizione delle visure camerali delle società con cui intratteneva rapporti, la mancanza di contatti ufficiali diretti con i relativi amministratori, la durata e la ripetizione della condotta,  l’interruzione delle relazioni commerciali con le società “cartiere” dopo lo svolgimento di verifiche fiscali a loro carico – ai fini dell’applicazione della misura cautelare reale nei confronti della società.

Link Sentenza

Vademecun relativo ad alcune delle misure fiscali contenute nel D.L n. 34/2020.

  • SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI  AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE. (ART. 154, LETT. A).

La norma estende il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, inizialmente previsto fino al 31 maggio dall’ art. 68 del D.L. n.18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). Pertanto, tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 potranno essere versate entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 settembre.

Per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”(allegato 1 D.P.C.M. 1/03/2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Inoltre, fino al 31 agosto 2020, sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione.

  • RATEIZZAZIONI: NUOVI TERMINI DI DECADENZA (ART. 154, LETT. B)

La norma amplia i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle di pagamento e avvisi. In particolare, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, e i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’Agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si verificheranno con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.

Inoltre, per le richieste di rateizzazione presentate dal 1/9/2020 riprende il regime ordinario di decadenza (5 anni).

  • TERMINI DI PAGAMENTO ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO (ART. 154, LETT.C).

Per i contribuenti che sono in regola, per il 2019, con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate – Rottamazione/ter, saldo e stralcio e rottamazione risorse proprie dell’Ue – è prevista una maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nel 2020. In particolare, i pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Detto termine non soggiace alla tolleranza di cinque giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018; pertanto, il versamento effettuato oltre il 10 dicembre 2020, determinerà la decadenza del piano e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute complessivamente.

  • DILAZIONE PER I DEBITI INSERITI NELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE DECADUTE NEL 2019 (ART. 154, LETT. D).

In deroga alle limitazioni previste dal D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 145/2018, i contribuenti che al 31 dicembre 2019 risultano decaduti – per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate – dai benefici delle definizioni agevolate (Rottamazione/ter, saldo e stralcio e rottamazione risorse proprie dell’Ue), possono chiedere ed ottenere, presentando apposita istanza,  un piano di dilazione di quella parte di  debiti rottamati e non pagati.

In materia di accertamento sintetico (c.d. redditometro) il giudice tributario è tenuto ad accertare in concreto se il contribuente abbia fornito o meno la prova della congruità del tenore di vita riscontrato dall’Amministrazione Finanziaria rispetto al reddito dichiarato. Questa è l’autorevole opinione della Suprema Corte di Cassazione la quale, con l’Ordinanza n. 8733/2020, uniformandosi ai suoi stessi precedenti giurisprudenziali ha ribadito che “dalla scelta del regime patrimoniale dei coniugi non deriva alcuna presunzione relativamente alla provenienza, dal patrimonio comune o individuale, delle somme utilizzate per gli acquisti dei coniugi.”

Il caso posto al vaglio di Legittimità  e risolto in senso favorevole al contribuente ha avuto origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione con metodo sintetico del maggior reddito a fini Irpef scaturente dall’alto tenore di vita tenuto dallo stesso  rispetto al reddito dichiarato. Le doglianze del ricorrente sono state disattese sia in primo che in secondo grado. In particolare la Commissione Tributaria Regionale con la sentenza poi cassata con rinvio, ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito la prova della congruità del reddito dichiarato giacché l’affermazione che i beni di cui era in possesso derivassero da redditi della consorte non trovava alcun riscontro documentale, anche alla luce dell’accertata circostanza che tra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della separazione dei beni.

Link Ordinanza

Interessante pronuncia in tema di operazioni inesistenti. La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8919/2020, ha chiarito che, assolta da parte dell’Amministrazione Finanziaria la prova, anche indiziaria, dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, graverà sul contribuente l’onere di dimostrarne l’effettività e non sarà sufficiente esibire i pagamenti del corrispettivo spesso utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.

Del pari, con riferimento all’I.V.A., il diritto alla detrazione dell’imposta non può, sicuramente, farsi discendere dal solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, “l’inerenza dell’operazione all’impresa, che è certamente mancante in relazione al pagamento dell’I.V.A. corrisposta per operazioni (anche parzialmente) inesistenti, in quanto di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all’attività dell’impresa, ed anzi potenziale espressione di detrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza”.

Link Ordinanza.

Vademecun relativo ad alcune delle misure fiscali contenute nel D.L n. 34/2020.

  • PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI ANCHE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 61 E 62 DEL DECRETO CURA ITALIA (ARTT. 126 E 127). 

Slittano al 16 settembre 2020, i termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti c. d. “Cura Italia” e “Decreto Liquidità”.  Senza applicazione di sanzioni ed interessi, i versamenti potranno essere effettuati o in un’ unica rata entro il 16 settembre 2020 o fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

L’ulteriore sospensione dei versamenti riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale nonché l’IVA già congelati in forza dell’art. 18 del decreto Liquidità relativamente ai mesi di aprile e maggio 2020; le ritenute derivanti non operate sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;  le ritenute già sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 per i soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 61 del decreto Cura Italia; i versamenti già sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza.

  • PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D’ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTARI (ART. 137)

Trattasi di una agevolazione ai fini della tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso dei terreni edificabili ed agricoli nonché delle partecipazioni in società non negoziate. E’ consentito alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa ed alle società semplici di rivalutare, previa perizia giurata da redigere entro il 30 settembre 2020,  il costo di acquisto dei predetti beni posseduti al primo luglio 2020 scontando un imposta sostitutiva con aliquota all’11% da calcolare sull’incremento del costo originario di acquisto e con possibilità di suddividere in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30/09/2020.

  • RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (ART. 144).

Per tutti i contribuenti senza distinzione alcuna è prevista la rimessione in termini e la sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni fiscali (artt. 36/bis e 36/ ter D.P.R. n. 600/73 ed art. 54/bis D.P.R. n. 633/72) ed in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore Decreto Rilancio. I versamenti sospesi sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 e possono essere corrisposti anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Infine anche i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del D.L. Rilancio e il 31 maggio 2020., possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

  • SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (ART. 145).

Sospesa, per l’anno 2020, l’applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo (articolo 28/ter D.P.R. n. 602/1973), mettendo a disposizione dell’agente della riscossione le somme da rimborsare. La sospensione riguarda indifferentemente tutti i contribuenti i quali potranno, quindi, ottenere il rimborso delle imposte a prescindere da eventuali morosità con l’Agente della Riscossione per cartelle non pagate.

  • INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI (ART. 147).

Con decorrenza dal 2020, è incrementato ad 1 milione di euro il limite massimo per ciascun anno solare dei crediti tributari compensabili in F24 dai contribuenti.

  • SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI (ART. 152).

Dall’entrata in vigore del D.L. Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono sospese le trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico su stipendi, salari e ratei pensionistici a seguito di pignoramento presso terzi effettuato dall’Agente della riscossione e le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel periodo sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore. Dal 1° settembre 2020 le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie.

Tuttavia restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e sono definitivamente acquisite, quindi non rimborsabili, le quote già versate all’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento.

  • CUMULABILITA’ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E DELLA SOSPENSIONE  NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 158).

E’ disposta la cumulabilità della sospensione dei termini processuali, prevista dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020, con la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, prevista dalla procedura di accertamento con adesione (art. 6 comma 3, D. Lgs. n. 218/1997). Trattasi di norma di interpretazione autentica della sospensione dei termini processuali introdotta dal D.L. n. 18/2020 che, nella buona sostanza, equipara detta sospensione a quella ordinaria del periodo feriale prevista (L. n. 742/1969 e successive modificazioni) dal primo al trentuno agosto di ogni anno.

 

Vademecun relativo ad alcune delle misure fiscali contenute nel D.L n. 34/2020.

  • CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI COLPITI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 25).

E’ stato riconosciuto un contributo a fondo perduto (erogazione di un capitale del quale non si richiederà la restituzione) ai soggetti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa anche agricola e di lavoro autonomo, con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 5 milioni di euro,  che ad aprile 2020 abbiano avuto un fatturato o comensi inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto (che non può essere inferire ad € 1.000 per le persone fisiche e ad € 2.000 per gli altri soggetti), gli interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica ed entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica, apposita istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. Il contributo che non costituisce base imponibile verrà erogato con accredito in c/c.

  • CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO (ART. 28).

Le imprese, anche agricole, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali,compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Il credito d’imposta è cedibile al locatore (in pagamento in tutto od in parte del fitto) o ad altri soggetti compresi gli Istituti di credito e non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del Decreto Cura Italia.

Sono escluse dal beneficio le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi superiori, nel 2019, a 5 milioni ed una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

  • CREDITO PER L’ADEGUAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO ( ART. 120).

Le imprese e lavoratori autonomi – ad esclusione di quelli che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico – che hanno sostenuto spese per gli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, possono beneficiare di un credito d’ imposta pari al 60%, del costo per le spese (fino ad un limite di 80 mila euro) sostenute nel 2020  il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, purché entro i predetti limiti, e può essere ceduto ad  altri soggetti ma non è rimborsabile.

  • TRASFORMAZIONE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE (ART. 121).

I contribuenti, per gli anni 2020 e 2021, possono decidere di trasformare alcune detrazioni fiscali (importi che il contribuente ha il diritto di sottrarre dall’imposta lorda per stabilire così l’imposta netta dovuta) in uno sconto pari al massimo del corrispettivo dovuto al fornitore od in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione ovvero cedere a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La parte di credito non utilizzata nell’anno non può essere portata negli anni successivi e non è rimborsabile.

Sono trasformabili le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

  • CESSIONE CREDITI D’IMPOSTA (ART. 122).

I beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 maturati per fitti, sanificazioni e adeguamento degli ambienti di lavoro fino al 31 dicembre 2020, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti che, a loro volta possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione. Anche in questo caso la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere portata negli anni successivi e non è rimborsabile.

  • RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 124).

E’ disposta fino al 31/12/2020 l’esenzione IVA per l’acquisto e la cessione di dispositivi medici (tra cui i ventilatori polmonari)  e di protezione individuale (mascherine, guanti, gel disinfettante ed altri presidi per la sicurezza dei lavoratori). Dall’uno gennaio 2021 i predetti beni sconteranno l’aliquota IVA del 5%.

  • CREDITO DIMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125).

Le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti hanno riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.

Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi ne sul calcolo del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

La norma abroga l’art. 64 del Decreto Cura Italia e l’art. 30 del Decreto Liquidità.

L’art. 30 del D.L. n. 34/2020, prevede una riduzione, da effettuarsi a cura dell’Autorità competente, degli oneri delle bollette di fornitura di energia elettrica  per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, destinata alle utenze non domestiche connesse in bassa tensione.

L’articolo specifica le voci di spesa oggetto di riduzione e le fasce di potenza interessate. Per comodità e migliore comprensione si riproduce integralmente il dettato normativo.

                                                                          Art. 30

                                          Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalita’ e nei limiti fissati dal comma 1, l’Autorita’ ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonche’ le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che: a)      sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; b)      per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 265. Il Ministero dell’economia e finanze e’ autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L’Autorita’ assicura, con propri provvedimenti, l’utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.

 

L’art. 177 del D.L n. 34/2020 cancella il versamento della prima rata dell’Imu, in scadenza il 16 giugno 2020, per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 ossia:  agriturismi, villaggi turistici; ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi a condizione, però, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

La norma estende, altresì, la medesima agevolazione agli immobili adibiti a stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali.

E’ evidente che la cancellazione della prima rata IMU, comporta una grave perdita di getto per i Comuni. A tal fine la stessa norma, per far fronte al “buco” di bilancio, ha previsto l’istituzione di un fondo in favore degli Enti Locali con una dotazione di circa 74 milioni di euro per l’anno 2020. Sarà il Ministero dell’Economia di concerto col Ministero dell’Interno e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ad a disporre, con decreto da emanare entro 30 giorni, la ripartizione dei predetti fondi.

 

L’art. 24 del D.L. n. 34/2020 stabilisce che: “non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.”

In tal senso, quindi, le imprese con volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, sono esentati dal pagamento del saldo, dovuto per l’anno 2019, e della prima rata di acconto relativo al 2020, dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che resta, altresì, esclusa (e quindi non dovuta) dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per detto anno (es. IRAP calcolata per il 2020 € 100 – I rata acconto calcolata e non dovuta € 40 – IRAP dovuta per il 2020 € 60). La norma esclude dal beneficio gli enti finanziari, le assicurazioni nonché le amministrazioni e gli enti pubblici.

Resta invece confermato, anche nei termini, il versamento del saldo e della prima rata di acconto dell’IRPEF e dell’IRES.

In tema di prescrizione della cartella esattoriale, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8890/2020, in linea con la giurisprudenza già consolidata, ha statuito che: “la scadenza del termine per impugnare la cartella produce solo l’effetto di rendere il credito definitivo, ma non importa, al contrario di quanto avviene per i provvedimenti giurisdizionali, una trasformazione della prescrizione in decennale; cosi che il termine di prescrizione, pur dopo la definitività della cartella, rimane quello proprio di ciascun credito, e nella fattispecie, rimane quinquennale, come è per le sanzioni amministrative.”

In altri termini secondo i Giudici di Legittimità lo spirare del termine per impugnare la cartella produce solo l’effetto di rendere il credito definitivo, ma, a differenza di quanto avviene per i provvedimenti giurisdizionali (ad esempio una sentenza che decide un contenzioso determinando maggiori somme da corrispondere),  non comporta una trasformazione della prescrizione in decennale; sicché detto termine, nonostante la definitività della cartella per mancata impugnazione, rimane nella sua singolarità quello proprio di ciascun credito.

Link Ordinanza

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