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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 5160/2020, nel dichiarare illegittima l’integrazione in appello dei motivi dell’accertamento attraverso nuove eccezioni, ha statuito che “il divieto di domande nuove previsto all’art. 57, co. 1, d.lgs. n. 546/1992, trova applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse , sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo.”. 

In altri termini, secondo i Giudici di Legittimità, il processo tributario di appello non consente all’A.F. di dedurre aspetti diversi rispetto a quelli esposti nell’accertamento in guisa da mutare i termini della contestazione. Da qui discende il principio secondo cui l’avviso di accertamento deve contenere nel dettaglio le ragioni della pretesa, dovendosi escludere che l’A.F. possa poi integrarle giudizialmente.

Link Ordinanza

 

In tema di notifica del ricorso non andata a buon fine per cause non imputabili al notificante, la Corte Suprema di Cassazione, con Sentenza n. 3394/2020, ha così statuito: “Secondo il chiaro insegnamento delel sezioni unite di questa Corte (Cassazione, sezioni unite, sentenza  In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.”.

Con questa pronuncia, destinata ad incidere nella disciplina processuale del rapporto d’imposta, gli Ermellini hanno istituito, in via del tutto arbitraria e sostituendosi al Legislatore, un termine decadenziale assolutamente inesistente nel nostro codice di rito.

Link Sentenza

Secondo i Giudici di Legittimità  (Sentenza n. 5523/2020) non è passibile di sequestro il conto corrente intestato ad un familiare (nella specie la madre) dell’indagato qualora sia dimostrato che le somme ivi depositate derivano da disponibilità estranee ai fatti oggetto di reato.

Con la stessa pronuncia gli Ermellini, “al fine di circoscrivere il tema del giudizio” e conformandosi all’orientamento dominante, hanno preliminarmente precisato che “in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, eseguito su conto corrente cointestato all’indagato e a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all’intero importo in giacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile (art. 1289 e 1834), regolativi dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali  ma è fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l’esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo”.

Link Sentenza

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3750 del 14 febbraio 2020, dopo aver precisato che la novella dell’art. 28, comma 4 e comma 5, del D.Lgs. n. 175/2014 non ha effetto retroattivo sicché non si applica alle cancellazioni ante 2014, ha affermato che, per il recupero delle imposte della società estinta, non è sufficiente la notifica al socio dell’atto intestato alla società ma occorre notificare un autonomo provvedimento intestato direttamente al socio e fornito di adeguata motivazione sulla distribuzione di utili anche extracontabili.

In altri termini il differimento quinquennale dell’effetto estintivo della società cancellata esclusivamente per i rapporti tributari e contributivi non è applicabile retroattivamente.

Link Ordinanza

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 11/2020, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione all’art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dall’art. 1, comma 157, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 35, 41, 47 e 117, primo comma, della Costituzione.

I Giudici delle Leggi hanno precisato che “essendo, dunque, consentita, nell’attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l’incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991.ti di idoneità.”.

Link sentenza.

Con l’Ordinanza n. 2887/2020, la Suprema Corte di Cassazione, aderendo all’orientamento maggioritario, ha statuito che nel giudizio tributario l’attestazione di conformità dell’atto (nella specie il ricorso di parte) deve avere la forma e il contenuto di una dichiarazione, sottoscritta dal difensore, con la quale quest’ultimo attesta la conformità tra l’atto prodotto e quello spedito per la notifica; sicché non ha efficacia equipollente la mera apposizione del timbro.

Link Ordinanza.

In tema di accertamento catastale la Suprema Corte di Cassazione,  con l’ordinanza n. 2842/2020, ha statuito che, qualora la rettifica dell’Ufficio comporti una differente valutazione degli elementi di fatto ovvero il mutamento del classamento di un immobile, la motivazione dell’atto deve essere approfondita e dettagliata e, comunque, una valutazione riferita al singolo immobile. Sicché non può ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare semplicemente i presupposti normativi in astratto.

Link Ordinanza

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 2320/2020 hanno enunciato due interessanti principi di diritto in tema di rimborsi IVA.

Con il primo gli Ermellini hanno affermato che se il contribuente ha prestato la garanzia prevista dall’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 è illegittima la sospensione del chiesto rimborso IVA. Con il secondo enunciato i Giudici di Legittimità hanno, altresì, precisato che perde efficacia la sospensione ritualmente disposta a seguito della notifica di un atto impositivo qualora quest’ultimo sia stato annullato in forza di sentenza non definitiva.

Link della Sentenza.

Il nuovo art. 12-ter del D.lgs 74/2000, così come modificato dal D.L. 124/2019, conv. in L. n 159/2019,  consente il sequestro e, in caso di condanna anche per patteggiamento, la confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il reo, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, e non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza.

Nello specifico il Legislatore ha previsto l’applicazione del particolare istituto di cui all’art. 240/bis c.p. (confisca per sproporzione o allargata) anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.) per i delitti previsti dal D.Lgs n. 74/2000 di seguito specificati:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ( Art. 2 ), se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200 mila euro;
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici  ( Art. 3 ), se l’imposta evasa è superiore a 100 mila euro;
  • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ( Art. 8), se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200 mila euro;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ( Art. 11 ), se l’ammontare delle imposte,  sanzioni ed interessi  è superiore a 100 mila euro;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in sede di transazione fiscale (Art. 11, comma 2), se l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200 mila euro;

 

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