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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20089/2020, riprendendo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, ha ribadito che:” il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 D.L. n. 463 del 1983, conv. in I. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti.” 

La vicenda tre origine dall’impugnazione, da parte di un imprenditore, della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavorati dipendenti.

Link Sentenza

Con Ordinanza n. 11304/2020 la Suprema Corte di Cassazione, in merito alla responsabilità del liquidatore in ipotesi di incapienza dell’attivo e di conseguente cancellazione della società, ha affermato il seguente principio di diritto:in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495, comma 2, cod. civ., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, in violazione delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, secondo comma, cod. civ.. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un’ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali,, ha l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741, cod. civ.”

La vicenda trae origine da un atto citazione presentato dalla Fondazione Enasarco nei confronti del liquidatore di una S.r.l., tendente all’accertamento della responsabilità di quest’ultimo per non aver adempiuto il proprio mandato con correttezza e buona fede  e per aver omesso di richiedere il fallimento in proprio della società da lui amministrata. Ottenuto un pronunciamento favorevole il Primo Grado la Fondazione Enasarco si è vista ribaltare la decisione dalla Corte di Appello di Roma, che non ha ravvisato profili di responsabilità del liquidatore, ed è stata costretta a proporre ricorso in Cassazione.

Nel caso de quo, gli Ermellini hanno cassato la sentenza con rinvio ai Giudici di Seconde Cure, affermando la responsabilità del liquidatore che ha provveduto al pagamento di debiti sociali in palese violazione del principio della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c., pretermettendo un credito sociale assistito da causa di prelazione ancorché non iscritto nel bilancio finale di liquidazione ma comunque liquido ed esigibile.

Link Ordinanza

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12735/2020, riprendendo un recentissimo orientamento, ha statuito che:” in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.” 

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società, poi dichiarata fallita, avverso un estratto di ruolo per il quale aveva anche instato per la rateizzazione. Le doglianze proposte dalla società contribuente sono state accolte sia in primo che in secondo grado. Avverso la sentenza della CTR, hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione deducendo, tra le altre, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 21 D.lgs. n. 546/92, nonché dell’art. 1988 c.c., per avere i Giudici di Seconde Cure ritenuto tempestivo il ricorso proposto dalla società contribuente sul presupposto che la domanda di rateizzazione non costituisse riconoscimento del debito e non implicasse, quindi, la sua effettiva conoscenza.

Link Ordinanza

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13402/2020, si occupa di atti impositivi carenti nella loro motivazione affermando che:” Il solo riferimento al D.P.R. 131/86, senza precisa indicazione dell’articolo applicato, non basta a soddisfare l’obbligo motivazione perché detto riferimento non consente di individuare con chiarezza in base a quale disposizione la pretesa impositiva è stata avanzata.”. La Corte riprende e fa proprio un arresto Giurisprudenziale che, sebbene datato, non ha subito contrasti negli anni giusta il quale, sia in materia di imposte dirette che indirette,  la mancata indicazione della norma di legge, dell’imponibile o dell’aliquota d’imposta applicate costituisce causa di nullità assoluta ed insanabile dell’atto impositivo (Cass. civ. n. 1134/2000).

La vicenda ha ad oggetto un verbale di conciliazione giudiziale afferente la restituzione di una somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria a suo tempo versata in dipendenza di un contratto risolto con il medesimo verbale di conciliazione. La CTR della Lombardia aveva ritenuto motivato l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate costringendo i contribuenti a ricorrere ai Giudici di Legittimità che, non ravvisando la necessità di accertamenti in fatto, hanno cassato senza rinvio la sentenza impugnata.

Interessante, infine, è la riaffermazione nell’Ordinanza del principio giuriprudenziale in guisa del quale è ritenuta infinfluente, ai fini della motivazione, la mancata allegazione del verbale di conciliazione redatto dalle parti in quanto non equiparabile ad una sentenza che, se non allegata, rende illegittimo l’avviso di liquidazione (Cass. civ. n. 29402/2017).

Link Ordinanza

 

 

 

Interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in tema di illecito fiscale. La vicenda riguarda l’utilizzo parziale di un credito per imposte scaturente dalla dichiarazione ed il riporto dell’eccedenza non compensata senza poi utilizzarla. I Giudici di Legittimità con la Sentenza n. 13101/2020, hanno riaffermato il recente arresto giurisprudenziale (Cass, civ. n. 14178/2019 e Cass. civ. n. 2882/2017) giusta il quale “in tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive”. Nella buona sostanza con la pronuncia in esame gli Ermellini hanno ulteriormente chiarito che la mera irregolarità relativa alla dichiarazione del credito IVA non può concretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento di imposte essendo necessario per la sua sussistenza il concreto danno erariale derivante proprio dal mancato versamento.

Per completezza si segnala che con la stessa pronuncia, decidendo in esito alla eccepita inammissibilità del ricorso proposto da soggetto non più esistente perché cancellato dal registro delle imprese, la Corte ha riaffermato il principio di diritto giusta il quale: ” Avuto riguardo alla legittimazione ad impugnare, in tema di contenzioso tributario, qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali.”. (Cass. civ. 5 dicembre 2018 n. 31442).

Link Sentenza

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 34/E, adeguandosi al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 29162-29164/2019 e Cass. Civ. 19815/2019), modificando il proprio precedente orientamento che limitava il beneficio ai soli immobili strumentali,  ha chiarito che le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della L. n. 296/2006 (c.d ecobonus), spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, “a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali.” Detta interpretazione estensiva è applicabile anche al c.d. sismabonus, volto a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’incolumità delle persone e del patrimonio.

Sulla base della superiore risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha dato disposizione agli Uffici nella gestione del contenzioso pendente in materia, di tener conto “del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio – la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre questioni.” 

Link Risoluzione

 

L’autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, con la delibera n. 238 del 23 Giugno 2020 avente ad oggetto “l’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemologica da COVID-19”, ha autorizzato gli Enti ad applicare un nuovo metodo tariffario con una certa flessibilità, nella consapevolezza dell’impatto che la pandemia ha avuto sulle attività produttive e sulle famiglie.  In particolare, gli Enti che procederanno a tale riduzione avranno la possibilità di chiedere un’anticipazione finanziaria alla CSEA, Cassa Servizi Energetici e Ambientali, per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l’anno 2020, con possibilità di recuperarlo nelle tre annualità successive.

Link Delibera 

Il Bonus Pos, contenuto del D.L. n. 124/2020 (c.d. Decreto Fiscale), è un credito d’imposta, pari al 30% delle commissioni riguardanti le transazioni effettuate con carte di pagamento,  riconosciuto ai professionisti e alle imprese. I beneficiari del bonus,pertanto, saranno proprio gli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi e compensi riferiti all’anno d’imposta precedente non superiori a 400 mila euro.

Secondo quanto previsto nel Decreto Fiscale, che entra in vigore il 1 Luglio, è previsto il rimborso, sotto forma di credito d’imposta e nella misura del 30%, delle commissioni bancarie e dei costi fissi a chi accetta di essere pagato tramite bancomat, carte di credito o prepagate. Il bonus potrà essere utilizzato in compensazione, mediante il modello F24, a partire dal mese successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Le operazioni effettuate con mezzi di pagamento tracciabili che danno diritto all’agevolazione dovranno essere registrate dagli esercenti e professionisti entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, attraverso il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Al momento dell’invio dovranno essere resi noti gli importi e i costi variabili e fissi sostenuti, sui quali poi verrà calcolata la detrazione.  Infine, il credito maturato nell’anno dovrà poi essere indicato dai beneficiari in sede di dichiarazione dei redditi.

 

In tema di continuazione delle sanzioni tributarie, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11612/2020, ha statuito che “l’articolo 12, comma 6, del d.lgs. n. 472 del 1997 va interpretato nel senso che, con riferimento ad infrazioni che siano avvenute nel corso di diversi periodi di imposta, l’interruzione, una volta avvenuta, non impedisce che la detta continuazione possa nuovamente operare limitatamente alle violazioni della stessa indole perfezionatesi successivamente. “.

La questione sottoposta alla Corte atteneva proprio all’ambito applicativo dell’art. 12, comma 6, del D.lgs n. 472/97 secondo il quale “il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione”. 

In particolare, il contribuente censurava dinnanzi ai Giudici di Legittimità la decisione del Collegio di Seconde Cure che non aveva ritenuto applicabile la continuazione e, di conseguenza, il cumulo giuridico di cui all’art. 12, comma 5, D.lgs n. 472/97, con riferimento alle sanzioni irrogate con separati avvisi di accertamento emessi contestualmente dal Comune per omessa denuncia ICI per gli anni 2006/07/08. Nonostante si trattasse di violazioni della medesima indole, la CTR aveva ritenuto corretto l’agire dell’Ente sul presupposto che lo stesso contribuente, in precedenza, aveva avuto notificati altri avvisi di accertamento per le annualità 2003/04/05; tale ultima circostanza avrebbe, quindi, prodotto l’interruzione della continuazione anche con riferimento alle condotte successive che, pertanto, sono state sanzionate senza la relativa applicazione del cumulo giuridico.

Link sentenza

 

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11322/2020, ha statuito il seguente principio di diritto:” dovendosi ricondurre al novero delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa di abitazione la fattispecie dell’«accorpamento» di unità immobiliari finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all’ufficio per l’esercizio dei poteri di accertamento, è rispettato se il contribuente realizza l’effettiva unificazione di dette unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa così realizzata.”.

La vicenda riguarda un contratto di compravendita del 2008 con collegato contratto di mutuo fondiario afferente l’acquisto di unità immobiliare che, previo accorpamento con altra  contigua, da destinare ad  un’unica unità abitativa tassata in atto con le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa. L’Agenzia delle Entrate ha recuperato le imposte nella misura ordinaria disconoscendo l’agevolazione sul presupposto che nel triennio la contribuente non aveva dato conto dell’accorpamento delle unità finitime.

Accolto parzialmente il ricorso in Primo Grado la contribuente ha proposto appello innanzi alla C.T.R. della Liguria, la quale, accogliendolo, ha ritenuto legittimo il diritto della contribuente a beneficiare delle agevolazioni “prima casa” sul presupposto che “l’effettiva unione sia funzionale che impiantistica” integra “condizione sufficiente a considerare come unica l’unità immobiliare”, non essendo probante la “la consistenza catastale”.  Avverso tale decisione, l’A.F. ha proposto ricorso per Cassazione poi rigettato sulla base del principio di diritto ut supra citato.

Link Sentenza 

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